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Legge 13/07/1999 n. 226
artigianali, turistiche e dei servizi aventi sede operativa nei comuni delle regioni Umbria e Marche, che devono essere temporaneamente delocalizzate per permettere l'effettuazione di interventi strutturali sull'edificio in cui le medesime attivita' si svolgono, conseguenti ai danni provocati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, possono essere stipulati, in deroga a quanto previsto dagli articoli 27 e 28 della legge 27 luglio 1978, n. 392, contratti di locazione ad uso diverso da quello di abitazione di durata inferiore a sei anni. Tali contratti si rinnovano per un periodo massimo di due anni su richiesta del conduttore e ad essi non si applica l'indennita' per la perdita dell'avviamento prevista dall'articolo 34 della citata legge n. 392 del 1978, e successive modificazioni". 3-ter. Il comma 7 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente: "7. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali provvede a potenziare il personale delle soprintendenze e dell'Ufficio del commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2669 del 1 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1997; a tale fine e' autorizzata, nel limite massimo del 3 per cento degli stanziamenti di cui al comma 4, e comunque nel limite delle complessive disponibilita' di cui al medesimo comma 4, l'applicazione delle misure di potenziamento previste dall'articolo 14, comma 14, nonche' di altre misure necessarie al pieno funzionamento degli uffici con riferimento alle atti- 3-quater. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' inserito il seguente: "1-bis. I periodi di percezione dell'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale concessa ai sensi dell'articolo 10 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2694 del 13 ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 241 del 15 ottobre 1997, ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della medesima ordinanza, sono coperti da contribuzione figurativa utile a tutti gli effetti ai fini pensionistici. All'onere, pari a lire 8 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Le regioni provvedono a versare direttamente all'INPS le relative spettanze, sulla base di specifica richiesta da parte dello stesso Istituto". 3-quinquies. Dopo il comma 6-novies dell'articolo 13 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, sono aggiunti i seguenti: "6-decies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, e' erogato un contributo di lire 516 milioni per l'anno 1999 per l'ulteriore perdita di gettito contributivo conseguente alla sospensione dei pagamenti di cui al medesimo articolo 1-bis. 6-undecies. Gli edifici ubicati nelle regioni Umbria e Marche, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perche' inagibili totalmente o parzialmente per effetto della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2000, dal pagamento dei contributi di bonifica fino alla definitiva ricostruzione ed agibilita' degli edifici stessi; alla richiesta di esonero da parte dei contribuenti deve essere allegata copia dell'ordinanza sindacale di sgombero dell'edificio. 6-duodecies. In favore del consorzio della bonificazione umbra di Spoleto e del consorzio. di bonifica del Musone, Potenza, Chienti, Asola e Alto Nera, per le minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-undecies, e' disposta l'erogazione da parte delle regioni Umbria e Marche di un contributo rispettivamente di lire 240 milioni e di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000. L'erogazione a favore dei consorzi di bonifica e' disposta non oltre il 30 giugno di ciascuno dei predetti anni". 3-sexies. I contributi di cui al comma 3-quinquies sono erogati dalle regioni Umbria e Marche in favore dei consorzi di bonifica. Al relativo onere, pari a lire 856 milioni per l'anno 1999 e a lire 340 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448. 3-septies. Il primo periodo del comma 14 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' sostituito dal seguente: "Per le attivita' previste dal presente decreto le regioni e gli enti locali provvedono, per un periodo massimo di tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni di legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la dotazione di strumenti e di attrezzature e assunzioni di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato, a corrispondere al personale dipendente compensi per ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel limite di cinquanta ore pro-capite mensili, nonche' ad avvalersi di liberi professionisti o dei soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, o di universita' e di enti pubblici di ricerca, di societa' e di cooperative di produzione e lavoro". 3-octies. Per le finalita' di cui al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa fino ad un massimo del 4 per cento delle disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intendendosi corrispondentemente ridotte le medesime disponibilita'. Le regioni provvedono a ripartire le risorse secondo un piano allo scopo predisposto sulla base dei relativi fabbisogni, che tiene conto anche delle esigenze finanziarie connesse alle verifiche di cui al comma 13 dell'articolo 14 del citato decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e delle esigenze finanziarie per contribuire alle spese di deposito dei beni mobili sgomberati per dar corso ai lavori di ricostruzione e riparazione degli edifici danneggiati. 3-novies. All'articolo 17, comma 1, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, dopo la parola: "Parma," e' inserita la seguente: "Piacenza,". 3-decies. Al comma l dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, 3-undecies. Ai fini della concessione delle provvidenze di cui al decretolegge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, non costituiscono cause di decadenza l'alienazione dell'azienda o di un suo ramo, anche se perfezionata prima del completamento degli interventi di ricostruzione, e l'alienazione di immobili adibiti ad attivita' produttive, conseguente a procedure concorsuali o ad esecuzioni forzate. Tale disposizione si applica anche nel caso di alienazioni perfezionate dopo il 30 marzo 1998. 3-duodecies. Per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione e di recupero conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997, i comuni interessati possono, garantendo in ogni caso l'equilibrio dei rispettivi bilanci, deliberare l'esonero dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
4. Per l'attuazione degli interventi di ricostruzione nel territorio dei comuni della provincia di Messina interessati dall'evento sismico del 14 febbraio 1999 e' assegnato alla regione siciliana, per l'anno 1999, un contributo di lire 6,5 miliardi. Con ordinanze ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, vengono stabilite le relative disposizioni operative per l'esecuzione degli interventi.
5. Il termine di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, cosi' come modificato dall'articolo 23, comma 6-quinquies, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' prorogato al 31 dicembre 2000. 5-bis. Il termine di cui al comma l dell'articolo 5-ter del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, gia' prorogato al 31 dicembre 1998 dall'articolo 23, comma 6-quater, del decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e' differito al 30 giugno 2000. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle finanze provvede ad adeguare alla presente disposizione i termini di cui al decreto del Ministro delle finanze del 15 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 229 del 1 ottobre 1998.
Art. 3-bis. Agevolazioni fiscali
1. Le domande di contributo per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici e idrogeologici di cui al decreto-legge n. 6 del 1998, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1998, e successive modificazioni, al decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, e successive modificazioni, e all'art. 1, comma 1, del presente decreto, sono esenti dall'imposta di bollo a decorrere dalla data dei relativi eventi calamitosi. All'onere complessivo, stimato per l'anno 1999 in lire 1,6 miliardi per le regioni Umbria e Marche, in lire 290 milioni per la regione Basilicata, in lire 45 milioni per la regione Calabria, in lire 38 milioni per la regione Campania, si provvede mediante corrispondente utilizzo e riduzione delle disponibilita' complessive derivanti dai mutui contratti dalle regioni Umbria e Marche ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dalle regioni Basilicata, Calabria e Campania, ai sensi dell'art. 4 del presente decreto. Le regioni provvedono a versare i relativi importi all'entrata del bilancio dello Stato.
Art. 3-ter. Interventi a favore dei territori colpiti dagli eventi sismici del 1984 in Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio e Campania
1. I contributi concessi a favore dei soggetti privati a seguito degli eventi sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania possono essere utilizzati anche per gli interventi di ricostruzione o di recupero di immobili, anche se gia' adibiti a civile abitazione, acquistati dagli enti locali successivamente agli eventi calamitosi e dagli stessi utilizzati per fini istituzionali.
Art. 3-quater. Deroghe a norme tecniche per costruzioni in zone sismiche
1. Al fine di garantire il recupero delle caratteristiche urbanistiche ed ambientali dei comparti urbani interessati, per gli interventi di ricostruzione in sito, da realizzare ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, le regioni interessate possono, acquisito il parere obbligatorio del comitato tecnicoscientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2847 del 17 settembre
2. Per gli interventi di ricostruzione, riparazione e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei territori della regione siciliana, distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici del giugno 1981, di cui al decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e del dicembre 1990, di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 433, nonche' per gli interventi di recupero e consolidamento con miglioramento sismico degli edifici ricadenti nei centri storici della stessa regione finalizzati all'attuazione di piani particolareggiati di recupero ed alla riduzione del rischio sismico, gli uffici del Genio civile della regione siciliana possono disporre deroghe alle limitazioni di cui ai punti C2 e C3 del citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 16 gennaio 1996, previa acquisizione del parere espresso dalla conferenza di servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da convocare a cura degli stessi uffici, alla quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e gli enti locali interessati.
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Beni culturali, Bonifica, Caccia e pesca, Inquinamento,
Risorse idriche, Parchi, Cartografia, Paesaggio, Rifiuti, Zone protette
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Amministrazione, Catasto, Certificazione, Comuni, Concessioni,
Enti locali, Protezione civile, Universitą
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Agricoltura, Artigianato, Alberghi, Balneazione, Spettacolo, Turismo
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Energia, Energie Alternative
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Costruzioni, Edilizia, Strutture, Impianti, Lavori, Materiali, Opere pubbliche,
Appalti, Contabilitą, Barriere architettoniche
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Condomini Immobili Locazioni
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Aeroporti, Ferrovie, Ponti, Porti, Strade, Condutture
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Informatica, Innovazione, Telecomunicazioni
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Contratti, Esercizio Tariffa professionale, Lavoro
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Sicurezza, Prevenzione incendi, infortuni, impianti
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Alluvioni, Calamitą, Dissesti, Frane, Terremoti
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Norme non incluse nelle categorie precedenti
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